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CITTADINANZA: ALCUNE MODIFICHE NORMATIVE -CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N.113 DEL 4 OTTOBRE 2018

Il D.L.4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha introdotto alcune novità in materia di cittadinanza.

Si riportano di seguito i punti fondamentali:

1. Naturalizzazioni

– Importo

L’importo del contributo dovuto al Ministero dell’Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione è confermato in € 250,00, ai sensi del novellato art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 (qualora l’utente abbia versato solo 200 euro, potrà essere effettuato un secondo pagamento pari a euro 50).

– Requisiti linguistici

La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:

  • Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero
  • Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

  • L’Università per stranieri di Siena
  • L’Università per stranieri di Perugia
  • L’Università Roma Tre
  • La Società Dante Alighieri

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

– Termine procedimentale

Il termine procedimentale per le istanze di naturalizzazione è stato elevato a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Riconoscimenti “iure sanguinis”

L’art. 14 comma 2 del D.L. n.113 citato è stato soppresso in fase di conversione in legge, pertanto il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” è da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.