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FAQ

 

FAQ

ANAGRAFE

Che cosa si intende per residenza?


La residenza è il luogo dove una persona ha la propria dimora abituale, cioè quello in cui trascorre la maggior parte del proprio tempo.


Chi si deve iscrivere all’A.I.R.E.?


Tutti i cittadini italiani - ovunque siano nati – che risiedono fuori dal territorio nazionale.

Nel caso di un discendente di Italiani, deve prima essere presentata la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana, che il Consolato trasmette al Comune italiano competente.
In caso contrario, il Comune rigetterà la richiesta di iscrizione all'A.I.R.E.


Come ci si iscrive all’A.I.R.E.?


La richiesta di iscrizione all'A.I.R.E. dev'essere fatta dall'interessato tramite il Consolato d'Italia ad Izmir il quale, dopo averne constatato l'effettiva permanente residenza, provvederà ad inoltrarla al Comune italiano competente.

Il Consolato, qualora abbia accertato autonomamente l’effettiva residenza nella circoscrizione può procedere all’iscrizione d’ufficio anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato.
In ogni caso il cittadino sarà informato dell'avvenuta iscrizione all'A.I.R.E. per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato direttamente dallo stesso Comune oppure dal Consolato in Izmir.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell'Italia sono tenuti a comunicare all'Ufficio Consolare del luogo di residenza, ogni variazione relativa a:
• indirizzo
• cittadinanza
• stato civile
• composizione del nucleo familiare

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all'estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia o all'estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.


Quando devo comunicare le variazioni sopravvenute?


• i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da una circoscrizione ad un'altra hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni il nuovo domicilio dichiarando anche la composizione del proprio nucleo familiare;

• i cittadini italiani che risiedono nella circoscrizione consolare hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni il loro cambiamento di indirizzo;

• i cittadini italiani che hanno fissato la residenza all'estero da oltre 90 giorni devono aggiornare presso l'Ufficio Consolare il loro indirizzo.


ASSISTENZA SANITARIA, ECONOMICA E LEGALE

Che cosa vuol dire indigente?


Si considera indigente una persona che non può provvedere, per motivi di reddito, di età, di situazione di famiglia o di salute, alle spese necessarie per la sussistenza propria e/o dei familiari a proprio carico.


Come si ottiene l'assistenza del Consolato?


Per ottenere l'assistenza è necessario far conoscere la propria situazione di grave necessità, presentandosi personalmente (in caso di impedimento potrà presentarsi un familiare, un amico o un conoscente) al Consolato, nonché inviando una comunicazione per posta, via fax o email in cui si specifichi dettagliatamente la richiesta di assistenza e le motivazioni relative.
Il Consolato procederà ad un’attenta analisi della situazione della persona interessata al fine di valutare la possibilità di assistenza.


Che cosa sono i sussidi?


Si tratta di somme di denaro erogate dal Consolato per far fronte alle più impellenti necessità di ordine materiale dei connazionali più bisognosi. Tali sussidi (che possono essere ordinari o straordinari, a seconda dell'importo) vengono corrisposti in base alle disponibilità di bilancio e non possono rappresentare in alcun modo una prestazione a carattere continuativo, obbligatorio o di natura pensionistica.


È possibile ottenere l'assistenza sanitaria dal Consolato?


Il Consolato offre diverse forme di assistenza medico-sanitaria (cure ambulatoriali ed assistenza farmaceutica) riservate ai cittadini italiani indigenti.


CITTADINANZA

Che cosa vuol dire doppia cittadinanza?


Ciascuno Stato è libero di stabilire i criteri per l'attribuzione della propria cittadinanza; è quindi possibile che uno stesso individuo, a causa della contemporanea applicazione di ordinamenti giuridici diversi, sia in possesso di due (o più) cittadinanze.


Chi ha perso la cittadinanza italiana la può riacquistare?


Il cittadino italiano che abbia acquistato una cittadinanza straniera prima del 16.8.1992 ha perso automaticamente la cittadinanza italiana, ma può riacquistarla tornando a risiedere in Italia per un periodo di almeno un anno.

Chi ha acquistato la cittadinanza straniera dopo il 16.8.1992 mantiene invece la cittadinanza italiana (a meno che non vi rinunci espressamente).

Esistono poi altri casi particolari:

Lo straniero o apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita può diventare cittadino italiano:
a. se presta effettivo servizio militare;
b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato;
c. se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se richiede di voler acquisire la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data.
Il riconoscimento non è tuttavia automatico e viene deciso, caso per caso, dal Ministero dell'Interno dietro presentazione, da parte degli interessati, della documentazione prescritta.


Come posso dare inizio alla pratica di cittadinanza?


Le problematiche in materia di cittadinanza sono complesse e richiedono pertanto un esame caso per caso. Una volta in possesso dei requisiti, è necessario presentare la documentazione presso gli uffici del Consolato.


LEVA

Chi è soggetto agli obblighi di leva?


In passato, ogni cittadino italiano di sesso maschile, di età compresa fra i 18 ed i 45 anni, ovunque residente, era soggetto agli obblighi di leva. Con la legge 23 agosto 2004, e’ stata disposta - a partire dal 1 gennaio 2005 - la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e l’istituzione del servizio militare professionale volontario. La predetta Legge 23 agosto 2004, n. 226 ha fissato infatti al 31.12.2004 la data dell'ultima chiamata alle armi.

Il Decreto Ministeriale del 20 settembre 2004 ha fissato al 30 settembre 2004 la data dell'ultima chiamata a visita di leva. Pertanto a decorrere dal 1º ottobre 2004, i giovani già precettati a visita presso i consigli di Leva di appartenenza o dagli stessi avviati presso gli Ospedali Militari per ulteriori accertamenti non dovranno più presentarsi.

Coloro che intendano rientrare definitivamente in Italia possono rivolgersi all'ufficio consolare per accertare la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva.

Rimane fermo l'obbligo di regolarizzare la posizione militare per coloro che sono incorsi nell'infrazione di renitenza alla leva: costoro devono presentarsi all'ufficio consolare per le informazioni e gli adempimenti del caso.


NOTARILE

Come si fa una procura?

Il rilascio di una procura richiede di regola 7 giorni dalla richiesta. A tal fine e' necessario fornire per iscritto - allo sportello oppure via fax o e-mail - i seguenti dati:

• oggetto della procura;
• cognome, nome, luogo e data di nascita
• residenza, cittadinanza
• numero di codice fiscale del procuratore (cioe' di chi riceve la procura);

• cognome, nome, luogo e data di nascita
• residenza, cittadinanza
• numero di codice fiscale del mandante (cioe' di chi da la procura).
• se coniugato occorre specificare se e' in comunione o separazione dei beni, in quanto nel primo caso e' necessario che la procura venga sottoscritta da entrambi i coniugi.

Per effettuare una procura presso questo Consolato è necessario presentarsi personalmente muniti di documento di identità.


Quali funzioni potrà svolgere il procuratore?

Le funzioni del procuratore variano a seconda del tipo di procura che gli verrà conferita: potrà, per esempio acquistare o vendere una casa o un terreno, riscuotere somme di denaro o titoli di credito, occuparsi di tutte le pratiche relative ad una successione ecc.


Che differenza c'e' fra procura generale e procura speciale?

Le procure si dividono in due categorie:

• procure generali: con questi atti l'interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato.

• procure speciali: con questi atti l'interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.


È possibile revocare una procura?


Possono essere revocate sia le procure speciali sia quelle generali.
Per fare l'atto di revoca è necessario presentare una copia della procura o, se la stessa è stata fatta nell'Ufficio Consolare al quale ci si rivolge per la revoca, indicare la data di rilascio o il numero di registro.


SERVIZI ELETTORALI

Per che cosa si vota?

I cittadini italiani residenti all’estero sono chiamati ad esprimere il proprio voto nelle seguenti consultazioni elettorali:
a) elezioni politiche (rinnovo del Parlamento);
b) referendum;

Chi vota all’estero?

I cittadini italiani maggiorenni iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) e nelle liste elettorali della Circoscrizione Estero.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 27 gennaio 2006 n. 22 possono votare per posta (solo per le consultazioni politiche e referendarie) anche alcune categorie di cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali che sono stati a tal fine registrati in appositi elenchi.

Come si vota?

Si vota per corrispondenza, secondo le modalità indicate dalla legge 27 dicembre 2001 n. 459.
a. gli Uffici consolari inviano per posta a ciascun elettore un plico contenente:
- il certificato elettorale (cioè il documento che certifica il diritto di voto)
- la scheda o le schede di votazione (in occasione delle elezioni politiche gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età riceveranno una scheda per la Camera e una per il Senato, mentre gli elettori che non hanno ancora compiuto il venticinquesimo anno possono votare solo per la Camera e riceveranno quindi una sola scheda);
- due buste di formato diverso: una busta completamente bianca, una busta già affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso;
- le liste dei candidati della propria Ripartizione di residenza (solo in caso di elezioni politiche )
- il testo della legge 459/2001;
- un foglio informativo contenente le istruzioni sulla procedura da seguire per votare per corrispondenza.
b. L’elettore, dopo aver espresso il proprio voto (si ricorda che in caso di elezioni politiche e’ possibile manifestare una sola preferenza) inserisce la scheda o le schede nella busta completamente bianca che deve essere accuratamente chiusa e contenere solo ed esclusivamente le schede elettorali.
c. nella busta più grande già affrancata (riportante l’indirizzo dell’Ufficio consolare) l’elettore inserisce il tagliando del certificato elettorale (dopo averlo staccato dal certificato seguendo l’apposita linea tratteggiata) e la busta chiusa contenente le schede.
d. la busta già affrancata così confezionata deve essere spedita SENZA RITARDO, in modo che arrivi in Consolato entro - e non oltre - le 16 ora locale del giovedi’ antecedente la data fissata per lo svolgimento delle consultazioni elettorali in Italia, in caso di elezioni politiche e referendum.

Cosa succede alle schede pervenute dopo tale termine?

Le schede pervenute successivamente al termine indicato non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.

Cosa succede se non si riceve il plico?

L’elettore che, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni in Italia, non avesse ancora ricevuto il plico elettorale, potrà rivolgersi al Consolato per verificare la propria posizione elettorale e chiedere un duplicato.
E’ possibile votare in Italia?

Gli elettori che desiderassero votare in Italia, possono farlo esercitando l’opzione entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura ovvero (in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di referendum) entro il decimo giorno successivo all’indizione della consultazione elettorale.
Gli elettori che hanno esercitato l’opzione ricevono dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso il proprio seggio elettorale in Italia. In tal caso, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.


PASSAPORTI

Che cosa succede quando chi chiede il passaporto ha figli minori?

Il richiedente che ha figli minori di 18 anni deve ottenere l'assenso dell'altro genitore al rilascio o al rinnovo del proprio passaporto. Si tratta di una autorizzazione che dev'essere acquisita dal funzionario pubblico competente (ufficiale comunale o notaio in Italia, funzionario consolare all'estero). L'assenso può essere espresso recandosi personalmente in Consolato. Se l'altro genitore risiede fuori della circoscrizione consolare, l'assenso deve essere dato presentandosi al Comune italiano di residenza oppure al Consolato italiano più vicino.


Cosa succede quando il passaporto di cui si è in possesso è stato rilasciato da un altro Ufficio Consolare o da una Questura in Italia?

Questo Consolato può provvedere al rilascio di un passaporto emesso da altro Ufficio anche se la persona interessata non è residente nella circoscrizione; deve tuttavia ottenere il "nulla osta" (autorizzazione o delega) da parte dell'ufficio di precedente emissione o competente per residenza. Bisogna tenere presente che talvolta occorrono alcune settimane per ottenere la risposta, per cui diventa necessario calcolare con anticipo il rinnovo del proprio passaporto.

Che cosa fare in caso di smarrimento o di furto del passaporto?

In caso di smarrimento o furto del passaporto la persona potrà ottenerne uno nuovo presentando la relativa domanda accompagnata dall'originale della denuncia fatta all’autorità di polizia. In Consolato si dovrà inoltre riempire una ulteriore dichiarazione relativa allo smarrimento o al furto del passaporto.


STUDI

Dove bisogna rivolgersi per il riconoscimento di titoli di studio in Italia?

Presso l'Ufficio studenti del Consolato d'Italia ad Izmir sarà possibile ottenere la “dichiarazione di valore” o equipollenza per i titoli di studio conseguiti presso istituti scolastici. A tal fine occorre prendere un appuntamento con l'ufficio studenti e presentare la necessaria documentazione.


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