- ISCRIZIONE ALL’AIRE –ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, secondo la legge (la n. 470 del 1988), fare apposita dichiarazione presso il competente Consolato entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese. I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE devono rivolgersi all’Ufficio Consolare italiano del proprio luogo di residenza per tutte le pratiche anagrafiche (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza), per il rilascio dei passaporti e delle carte di identità.
ATTENZIONE – L’iscrizione all’AIRE e l’aggiornamento del proprio cambio di residenza, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessario per poter fruire dei servizi consolari come il rilascio di documenti d’identità, votare nella Circoscrizione estero, ricevere le comunicazioni delle Autorità italiane.
- CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’AIRE
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
- COME CI SI ISCRIVE ALL’AIRE: il portale FAST IT
La richiesta di iscrizione all’AIRE può essere presentata online direttamente dal cittadino (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) attraverso il portale online Fast It.
Vedere la sezione seguente “Fast-it” per spiegazioni.
- COMUNICARE LA VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO: IL PORTALE FAST IT
La variazione dell’indirizzo di residenza può essere comunicata dal cittadino interessato attraverso il portale FAST IT. Da distinguere due casistiche:
A) PER UTENTI NEL PASSATO GIA’ ISCRITTI ALL’ANAGRAFE SENZA FAST IT
Se l’iscrizione all’AIRE fosse già avvenuta utilizzando altri mezzi (email, posta), occorre prima di tutto registrarsi al Portale Fast It creando una propria utenza. Poi richiedere “VISUALIZZARE LA PROPRIA SCHEDA”: in questo modo il portale collegherà la precedente iscrizione e si potrà utilizzarlo per future aggiornamenti di indirizzo.
B) PER UTENTI ISCRITTI USANDO FAST IT
In questo caso è sufficiente dichiarare il proprio nuovo indirizzo, allegando copia del proprio documento di identità.
- COSA ACCADE SE NON CI SI ISCRIVE ALL’A.I.R.E
L’iscrizione all’A.I.R.E. deve essere effettuata da parte dell’interessato entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe del Comune di provenienza. In mancanza di iscrizione si contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, con sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
- AGGIORNAMENTI A CURA DEL CITTADINO
Il cittadino residente all’estero ed iscritto all’AIRE deve mantenere aggiornato la propria posizione, comunicando ogni propria variazione all’ufficio consolare:
a) le modifiche dello stato civile (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte, ecc.);
b) le variazioni di indirizzo
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento del plico elettorale in caso di votazioni.
- MODALITÀ PER COMUNICARE IL CAMBIO DI INDIRIZZO ALL’INTERNO DELLA TURCHIA
Tramite il portale FAST IT il cittadino può comunicare on-line con facilita la variazione dell’indirizzo di residenza compilando il modulo di iscrizione/variazione AIRE -che va firmato dal richiedente e da ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare allo stesso indirizzo, allegando: a) l documento d’identità italiano di tutti i membri della famiglia + b) la prova di residenza.
- TRASFERIMENTO AD ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
Su FASTI IT il cittadino compila la dichiarazione di trasferimento da Izmir ad una citta in altra circoscrizione consolare (in Turchia o in altro Paese estero). Questa dichiarazione va presentata via FAST IT all’Ufficio consolare competente per il luogo di nuova residenza (su FASTI IT è possibile verificare l’Ufficio consolare competente) entro 90 giorni dal trasferimento; in mancanza di comunicazione del trasferimento, trascorsi 180 giorni da esso potrà essere dichiarata l’irreperibilità del cittadino con conseguente cancellazione dell’iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE
- RIENTRO DEFINITIVO IN ITALIA E CANCELLAZIONE DALL’A.I.R.E.
I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente), per poi comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza.
Chi rientra definitivamente in Italia potrà comunicare il trasferimento anche al Consolato di Izmir inviando una mail corredata di copia del proprio documento di riconoscimento all’indirizzo: izmir.cittadini@esteri.it