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Autoveicoli e Patenti di guida

CONVERSIONE DELLA PATENTE ITALIANA

L’articolo 88 della normativa del traffico stradale turco e le relative leggi che sono entrate in vigore il 1° gennaio u.s. specificano le modalità previste per guidare in Turchia con patenti straniere.

La nuova normativa fissa a sei mesi la validità per la circolazione stradale in Turchia delle patenti emesse dalle Autorità di Paesi stranieri.

Oltre questo termine, le patenti di guida emesse dalle Autorità italiane dovranno essere convertite in patenti turche. Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l’obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente turca corrispondente a quella italiana.

Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992).

Al fine di procedere alla conversione della patente sono richiesti i seguenti documenti:

– originale e fotocopia della patente di guida;
– traduzione della patente, autenticata dal notaio oppure dai consolati (lista dei traduttori di riferimento)
– fascicolo patente di guida;
– documento di riconoscimento;
– certificato medico per la patente di guida;
– ricevuta dei pagamenti necessari effettuati presso le banche convenzionate oppure presso gli uffici delle tasse (imposta per la patente, costo stampato a valore e costo servizio);
– 2 foto tessere (5×6 cm, a sfondo bianco, biometrico);
– certificato o autocertificato attestante il gruppo sanguigno;
– certificato di studi.

Le patenti di guida straniere, una volta convertite in patenti turche, saranno accolte dagli enti di registrazione del traffico e restituite al Paese che le ha emesse.
Per effettuare brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente munirsi della traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo in Italia, potrete guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno massimo dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).

Sono esenti dalla summenzionata norma le patenti di coloro che godono di immunità diplomatica, che restano valide per periodi indefiniti senza l’obbligo della conversione.

Le domande di conversione delle patenti devono essere presentate alle Direzioni Provinciali della Popolazione e della Cittadinanza (İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri) del luogo di residenza.

Per prenotazioni online : https://randevu.nvi.gov.tr/

Per saperne di più

RINNOVO DELLA PATENTE

La Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Ankara non rilascia patenti di guida, ma provvede al loro rinnovo sulla base della Circolare n. 107/1997 del Ministero dei Trasporti, che prevede che la conferma di validità della patente venga effettuata all’estero da parte dell’Autorità diplomatico-consolare.
Per rinnovare le patenti di guida ci si può dunque rivolgere alla Cancelleria Consolare presso l’Ambasciata d’Italia ad Ankara.

  • A tale scopo i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE nella nostra circoscrizione consolare, devono:
    richiedere al medico di riferimento del Consolato un certificato medico che verifichi la sussistenza dei requisiti psico-fisici di legge. Il costo del certificato è a carico dell’interessato;
  • presentarsi presso la Cancelleria Consolare con il certificato medico, la patente scaduta (da non oltre cinque anni) e due fototessere recenti, previo appuntamento ottenibile scrivendo una mail a izmir.cittadini@esteri.it .

Medico di riferimento del Consolato:

Dott. Moris ŞEN
Indirizzo: Mimar Sinan, El-Sel Sitesi, 1420. Sk. No: 90, 35220 Konak/İzmir
Tel. (232) 463 11 10

Una volta riacquistata la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida deve essere confermata dal competente Ufficio Centrale del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chi ha rinnovato la patente di guida preso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del Codice della strada, quindi anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso l’autorità consolare sia ancora valido. Sarà necessario conservare sempre l’attestazione unita alla patente di guida e in particolare esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.

RADIAZIONE DAL PRA

Il termine ordinario è di 30 giorni. Il procedimento amministrativo non è di competenza di questa Amministrazione.
L’Ufficio consolare si limita a trasmettere la richiesta di radiazione al PRA. Non è possibile indicare tempi medi a causa della molteplicità di soggetti – nazionali ed esteri – coinvolti.